Verbali Codice della Strada notificati tramite posta

Nel caso in cui venga recapitato per posta un verbale di infrazione al Codice della Strada, senza che vi sia stata la contestazione immediata in strada, significa che il verbale è stato elevato ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada (di cui al D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.) e degli artt. 384 e 385 del Regolamento di attuazione del CdS (di cui al D.P.R. 495/1992). Si ricorda che gli organi di Polizia Stradale, in cui rientra la Polizia Locale (art. 12 del CdS), hanno 90 giorni di tempo dall’accertamento della violazione per notificare il verbale ed il recapito dello stesso equivale alla notificazione da cui l’avvio dei termini per i successivi pagamenti/ricorsi.

Il verbale sarà indirizzato, secondo quanto previsto dall’art 386 del Regolamento (“Notificazione dei verbali a soggetto estraneo”) all’intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del CdS (“Principio di solidarietà”), ovvero: proprietario del veicolo o del rimorchio, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Si trova riscontro di questo aspetto nel verbale, dove la sezione dedicata alle generalità del conducente risulta vuota, mentre la sezione riservata all’obbligato in solido riporterà i dati assunti dalle banche dati Ministeriali riferite ai soggetti di cui sopra.

Si configurano pertanto due possibilità: effettuare il pagamento del verbale oppure fare ricorso.


PAGAMENTO

Nel caso in cui si decida di pagare il verbale, è bene ricordare che per alcune sanzioni previste dal CdS è ammesso il pagamento della sanzione minima ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Altrimenti sarà possibile effettuare il pagamento in forma ridotta (importo minimo previsto per la violazione) entro i 60 giorni dalla notifica del verbale. In tal senso si ricorda che, qualora sabato e domenica siano compresi entro i 5 giorni, verranno conteggiati ai fini della scadenza, ad eccezione del caso in cui il quinto giorno sia festivo: in quest’ultimo caso il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno feriale disponibile.
Si ricorda che, qualora il pagamento non venga effettuato entro i 60 giorni dalla notifica, l'importo della sanzione raddoppierà.
Nel caso del verbale recapitato a casa, le spese saranno costituite dall’importo della sanzione sommato alle spese di procedimento e notifica (13,00 €).

A tal fine si ricordano gli estremi per l’effettuazione dei pagamenti:


SESTO AL REGHENA
  • Conto corrente postale: N. 12602595; intestato a: Comune di Sesto al Reghena – servizio tesoreria; causale: indicare il numero del verbale (indicato alla voce: Registro Gen. XXX/XX), la data dell’accertamento della violazione e la targa del veicolo.
  • Conto corrente bancario: IBAN IT08C0359901800000000132958
  • Presso l'Ufficio di Polizia Locale: Piazza 4 Novembre 22, Bagnarola; ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45
CORDOVADO
  • Conto corrente postale: N. 10119592; intestato a: Comune di Cordovado – servizio vigilanza/servizio tesoreria; causale: indicare il numero del verbale, la data dell’accertamento della violazione e la targa del veicolo.
  • Conto corrente bancario: IBAN IT 98 X 03599 01800 000000139247
  • Presso l'Ufficio di Polizia Locale: P.zza Cecchini, 24; ogni lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Qualora la violazione comporti la decurtazione di punti sulla patente dovrà essere compilato l’apposito modulo allegato al verbale “Dichiarazione dati conducente” (scaricabile anche al seguente link) in cui si inseriranno i dati, se noti, dell’effettivo trasgressore. Qualora tale modulo non venisse compilato o l’effettivo trasgressore risultasse ignoto, verrà elevato un ulteriore verbale ai sensi dell’art. 126-bis c. 2 (“Omessa comunicazione dei dati di conducente non identificato”) entro 90 giorni dalla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento in forma ridotta del primo verbale.

RICORSO

Qualora si scelga di proporre ricorso i termini sono i seguenti:
  • 30 giorni dalla notifica del verbale per il ricorso presso il Giudice di Pace di Pordenone (art. 204-bis del CdS, “Ricorso in sede giurisdizionale”);
  • 60 giorni dalla notifica del verbale per il ricorso presso il Prefetto di Pordenone (art. 203 del CdS, “Ricorso al prefetto”).
Il ricorso al Prefetto può essere proposto secondo due modalità:
  • tramite l’Ufficio di Polizia Locale che ha emesso il verbale (consegna a mano o mediante lettera raccomandata A/R indirizzata allo stesso Ufficio);
  • mediante lettera raccomandata A/R.
Si sottolinea come, nel caso sia stato effettuato il pagamento della sanzione, sia nella forma scontata che nella forma ridotta, non è più consentita la proposizione del ricorso.

Di seguito uno schema riassuntivo delle principali scadenze:

 
torna all'inizio del contenuto