Provvedimenti per la disinfestazione ed il contenimento delle zanzare nel territorio comunale

Pubblicata il 31/08/2018

Il Sindaco di Sesto al Reghena Marcello Del Zotto ha adottato il seguente provvedimento che ordina alla cittadinanza e alle imprese una serie di comportamenti utili al contenimento delle zanzare nel territorio comunale.  L'Amministrazione comunale sottolinea l'importanza di attenersi alle prescrizioni e ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione.

IL SINDACO 

CONSIDERATO che la presenza e diffusione delle zanzare interessa la totalità del territorio comunale, come rilevato dal monitoraggio eseguito dall’A.A.S. n°5 “Friuli Occidentale“ - Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con l’Università di Udine, e dai monitoraggi periodici effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
 
TENUTO CONTO del disagio provocato dall’infestazione di questo insetto fortemente aggressivo nei riguardi della popolazione al punto di poter compromettere la qualità della vita nella stagione estiva quando, per condizioni climatiche, è necessaria l’apertura di porte e finestre ed è anche consuetudine utilizzare gli spazi aperti destinati a verde pubblico e privato;
 
CONSIDERATO che:
  • per contenere l’infestazione delle zanzare, il Comune di Sesto al Reghena provvede, per il periodo compreso tra il mese di Maggio ed il mese di Settembre, alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo tutte le vie pubbliche e nelle aree di pertinenza delle scuole comunali; mentre per il periodo compreso tra il mese di Luglio ed il mese di Settembre, provvede alla disinfestazione nelle aree cimiteriali;
  • per contenere l’infestazione si rende necessario organizzare una campagna di prevenzione finalizzata al controllo ed alla disinfestazione anche delle aree private al fine di garantire l’efficacia della campagna stessa e di tutelare l’ambiente, l’igiene e la salute delle persone da ogni possibile conseguenza derivante dall’infestazione stessa;
  • i sistemi di contenimento e contrasto alla diffusione della Aedes Albopictus (zanzara tigre) sono efficaci anche verso l’Aedes aegypti (zanzara della febbre gialla), Aedes Koreicus (zanzara coreana) e Culex Pipiens (zanzara comune);
  • queste tre zanzare dell’ordine dei Ditteri, famiglia dei Culicidi e genere Aedes possono essere vettori di malattie per l’uomo quali Dengue, Chikongunya, West Nile disease, e Zika virus;
 
RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali raccolte d’acqua, tombini, caditoie, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni, pneumatici usati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.. Per i trattamenti larvicidi è necessario inoltre tenere presente che Culex Pipiens oltre a condividere gli stessi focolai con le zanzare del genere Aedes sopra richiamati, si riproduce anche in focolai ipogei (ed esempio in vasche di raccolta delle acque di falda freatica situate al di sotto degli edifici, fondamenta o cantine allagate) e, in zona rurale, in focolai di diversa natura, come canali irrigui, risaie, canalette, fossi, stagni, abbeveratoi, pozze temporanee e altri ristagni d’acqua al suolo, anche contenenti forte carica organica;
 
CONSIDERATO infine che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l’annidamento delle zanzare adulte e che quindi è necessario provvedere al loro sfalcio periodico;
 
RITENUTO di adottare adeguate misure atte a prevenire e contenere l’infestazione delle zanzare e tutelare la salute e l’ambiente;
 
[...]

ORDINA

 
alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 novembre di ogni anno:
  • di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, pneumatici usati, bottiglie, sottovasi e simili, collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
  • di procedere, nel caso di oggetti che si trovano in proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli impermeabili o con coperchi in modo da evitare accumuli di acque stagnanti a seguito di piogge;
  • di svuotare, almeno ogni cinque giorni, contenitori di uso comune, come secchi, ciotole per l’acqua degli animali, sottovasi, annaffiatoi, ecc.;
  • di eliminare pneumatici usati e contenitori inutili come barattoli, lattine, ecc., affinché non si accumuli acqua e si eviti la formazione di ristagni;
  • di coprire accuratamente con zanzariere o con teli, tutti i contenitori inamovibili quali ad esempio vasche, bidoni serbatoi per l’irrigazione di giardini e orti;
  • di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l’eventualità di introduzione di pesci che si nutrono di larve di zanzare (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
  • di trattare periodicamente l’acqua nei tombini e nelle caditoie, presenti in giardini e cortili delle aree private, con specifici prodotti larvicidi (generalmente disponibili nelle agrarie e nelle farmacie) oppure avvalendosi di Imprese di disinfestazione autorizzate;
  • di tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere provvedendo al regolare sfalcio dell’erba;
  • di prosciugare, in ogni luogo, le acque stagnanti che sono causa di insalubrità;
 

ORDINA ALTRESI’

 
nel medesimo periodo:
  • alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
  • ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche degli eventuali  focolai larvali; particolare cura dovrà aversi affinché nei lavatoi, nelle fontane dei cortili e delle terrazze, nelle vasche ed in qualsiasi altro manufatto si eviti il ristagno dell’acqua;
  • ai responsabili dei cantieri fissi e mobili che dovranno provvedere agli stessi obblighi sopra riportati per quanto riguarda le raccolte d’acqua temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.);
  • ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d’acqua, fossati, rivi e scolatoi onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d’acqua; di eliminare le eventuali sterpaglie;
  • a tutti i conduttori di orti e di appezzamenti di terreno, di privilegiare l’annaffiatura diretta o con contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchio a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua;
  • a tutti i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di recupero dei rifiuti e vivai, di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe ed avvallamenti ed altri. Qualora non siano applicabili tali provvedimenti, si dovrà provvedere a trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali; 
  • a tutti coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedano o detengano, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, di attenersi ai comportamenti sopra riportati ed inoltre di provvedere a propria cura a:
  • eliminare, correttamente, i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
  • disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  • procedere alla disinfestazione dei depositi di pneumatici privi di copertura nel periodo compreso tra il 1 marzo fino al 30 novembre a intervalli massimi di dieci giorni, in proprio utilizzando appositi insetticidi (sono suggeriti quelli a base di piretroidi) acquistabili presso le rivendite specializzate oppure rivolgendosi a ditte terze specializzate nella disinfestazione.
 

AVVERTE

 
che è di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati.
 
Restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative, ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, la responsabilità per eventuali inadempienze, sarà sanzionata ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267, dell’art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4 e del vigente “Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze” nella misura non inferiore a Euro 50,00 e non superiore a Euro 500,00.
 
La sanzione sarà altresì imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.
 

DISPONE

 
che il Corpo di Polizia Municipale, le altre Forze di Polizia dello Stato e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 5 “Friuli Occidentale” per le disposizioni igienico - sanitarie sono incaricati delle attività di controllo dell’esecuzione del provvedimento. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o dell’eventuale esibizione di una confezione di prodotto larvicida o della ricevuta di avvenuto trattamento rilasciato da impresa specializzata.
 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
 
Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio di Polizia Locale o presso l’Ufficio Tecnico del Comune.


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