Abbattimento canoni di locazione anno 2024 (canoni pagati nel 2023) - Domande fino al 10 maggio

Pubblicata il 09/04/2024
Dal 10/05/2024 al 10/05/2024


Sesto inform@
BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (AI SENSI DELLA LEGGE N.431/1998 ART. 11 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2016 ART. 19)

DATA DI APERTURA BANDO: 10 APRILE 2024 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2024 ORE 12.30

Art. 1 FINALITÀ
La legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER), all’art. 19 ha la finalità di fornire, mediante l’erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi con destinazione d’uso residenziale, destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica che privata. Fonti normative: art.11 della L.431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art.19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020, modificato dal D.Preg. 045/2023. L’Amministrazione comunale concorre con fondi propri a incrementare le risorse, esercitando la facoltà prevista dall’art. 4 comma 6 del Regolamento regionale di cui sopra, nella misura del 10% (dieci per cento) del fabbisogno rappresentato dalle domande di contributo e comunicato alla Regione.

Art. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI SOGGETTIVI/REDDITUALI
Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato entro l’anno 2023 (durata anni 4+4, 3+2 e transitori non superiori a 18 mesi per specifiche esigenze comprovate e dichiarate ai sensi della L. 431/1998 artt. 2 e 5) in possesso dei requisiti, alla data di presentazione della domanda, di seguito indicati.
Requisiti soggettivi
1. Essere maggiorenni;
2. Essere cittadini italiani;
3. Essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
4. Essere cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3;
5. Essere cittadini stranieri di cui all’art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’emigrazione e norme sulla condizione dello straniero): stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
6. Avere la residenza anagrafica nel COMUNE DI SESTO AL REGHENA alla data del presente bando;
7. Per tutti è richiesta la residenza da almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, considerando utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all’estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati ai sensi della L.R. 7/2002;
8. Essere o essere stati nell’anno 2023 conduttori di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate all’articolo 3 commi 2 e 3 del regolamento regionale: contratti della durata di anni 4+4, 3+2 e transitori non superiori a 18 mesi per specifiche esigenze comprovate e dichiarate. In caso di contitolare, la domanda può essere presentata da un solo soggetto, qualora questo appartenga allo stesso nucleo degli altri contitolari e la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta in carico al richiedente;
9. Essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, anche quelli di edilizia sovvenzionata (A.T.E.R.) se nell’anno precedente ha sostenuto un canone di locazione per un alloggio sul libero mercato, incluse le categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici) SOLO se locati sulla base di accordi territoriali previsti dall’art. 2 comma 3 L. 431/1998 (durata anni 3+2), in base ad un contratto registrato e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione salvo opzione per la “cedolare secca” (il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente);
10. Non essere in locazione in immobili di lusso e non richiedere il rimborso per canoni pagati nell’anno precedente per alloggi di edilizia sovvenzionata (art.16 L.R. 1/2016);
11. L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione deve essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale;
12. Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell’I.R.P.E.F. in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo;
13. Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, in ITALIA o all’ ESTERO purché non dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio già attive, con esclusione:  delle quote di proprietà, inferiori al 100% (cento per cento), di alloggi ricevuti per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;  della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado;  della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado  della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile. Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.
14. Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del Codice Penale. I requisiti di cui al punto 8 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.
Requisiti reddituali
1. Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore a Euro 30.000,00; 2. Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ORDINARIO) inferiore o uguale a Euro 15.563,86 e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) non inferiore al 14%; ovvero avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a Euro 20.000,00 e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) non inferiore al 24%;
3. Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto precedente saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a Euro 18.676,63 e Euro 24.000,00;
Si precisa che per la valutazione del possesso dei requisiti sopra indicati per “nucleo familiare” si intende quello definito dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, alla data di presentazione della domanda. I requisiti, di cui al presente articolo, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, saranno dichiarati dall’interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull’apposito modello. I requisiti reddituali di cui al punto 14 in particolare devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare e sussistere nel medesimo periodo temporale a cui la domanda si riferisce

Art. 3 NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA
In osservanza del disposto di cui all’art. 14 della L.R. 1/2016 il contributo è incrementato del 25% (venticinque per cento) per nuclei familiari che includono le seguenti situazioni di debolezza sociale/economica: a) anziani: persone che hanno compito 65 anni; b) giovani: persona singola o coppia che non hanno compiuto i 35 anni di età; c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori; d) disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare; f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre; g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto 65 anni di età, ovvero è disabile; h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo è subordinata all’assegnazione al COMUNE DI SESTO AL REGHENA dei relativi fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri: Valore I.S.E.E. Modalità di calcolo Importo massimo Nuclei familiari con I.S.E.E. ≤ € 15.563,86 (se 1 componente ≤ € 18.676,63) il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E.E. € 3.110,00 Nuclei familiari con I.S.E.E. ≤ € 20.000,00 (se 1 componente ≤ € 24.000,00) il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E.E. € 2.330,00
Una quota pari al 5% (cinque per cento) dello stanziamento regionale è riservata in ogni caso ai richiedenti i contributi che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 36 anni (L.R. n. 22 del 10.12.2021, articolo 24 comma 3)
Il contributo non potrà essere superiore all’ammontare del canone corrisposto nell’anno 2023 o inferiore ad euro 30,00.
Si evidenzia che sono ammessi agli incentivi solamente i canoni di locazione dovuti e pagati nell’anno 2023, pertanto qualora il conduttore nell’anno 2023 a fronte di un contratto ha pagato canoni di locazione per periodi inferiori all’anno (esempio: solo nove canoni mensili su dodici) potrà essergli riconosciuto il contributo in un importo rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
Qualora i fondi assegnati dalla Regione e dal Comune a titolo di compartecipazione in ragione del 10% non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
Il contributo non può superare in nessun caso l’ammontare del canone corrisposto nell’anno. Il contributo di cui trattasi NON È CUMULABILE con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale (T.U.I.R. D.P.R. 917/1986). Il contributo di cui trattasi È CUMULABILE con la quota del Reddito di Cittadinanza (RdC) o Pensione di Cittadinanza (PdC) destinata alla locazione e con gli ulteriori contributi pubblici percepiti con la finalità di sostegno alle locazioni. In caso di cumulabilità, qualora il totale dei benefici ricevuti a sostegno dei canoni di locazione superi l’importo complessivo annuo dei canoni pagati, il contributo spettante verrà ridotto in modo tale che l’importo complessivo percepito non superi il canone annuo effettivamente pagato. Il Comune verificherà d’ufficio che il richiedente ed i membri del nucleo familiare siano beneficiari o meno di reddito di cittadinanza per la quota parte del contributo destinato a copertura delle spese di affitto. Il Comune si avvarrà dell’accesso alla banca dati dell’INPS. Ciò al fine di appurare che l‘ammontare del contributo affitto e quello percepito quali titolari di RdC o PdC non superi la spesa annua del canone di locazione; Il Comune verificherà inoltre d’ufficio gli eventuali altri vantaggi economici percepiti nel 2023, aventi la stessa finalità, anche erogati da altri Enti Pubblici. Il Comune verificherà inoltre che il richiedente non abbia pendenze a qualsiasi titolo con il Comune di Sesto al Reghena che dovranno essere sanate prima della liquidazione.

Art. 5 CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di attribuzione del contributo, compilata su apposito modulo predisposto dal Comune di Sesto al Reghena IN REGOLA CON L’IMPOSTA DI BOLLO, dovrà essere presentata al COMUNE DI SESTO AL REGHENA DAL 10 APRILE AL 10 MAGGIO 2024 (entro le ore 12.30). Le domande che verranno presentate successivamente alla suddetta scadenza non saranno ammesse.
Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, utilizzando una delle modalità qui di seguito illustrate:
 consegnate a mano previo appuntamento presso l’Ufficio Servizi alla Persona (referente Sig.ra Esmeralda Donda – via Roma 1, 33079 –Sesto al Reghena (0434 693936/37)
 trasmissione via mail (servizi.sociali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it) o Posta elettronica certificata - PEC (comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it)
 spedizione postale a mezzo raccomandata A.R., con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante, al seguente indirizzo: Comune di Sesto al Reghena Piazza Castello n. 1– Sesto al Reghena, (farà fede il timbro postale di avvenuto invio entro il giorno 10 maggio 2024. Non saranno accolte le domande inviate per A/R pervenute decorsi 7 giorni successivi alla data di scadenza del bando pubblico- entro e non oltre il giorno 17 maggio 2024).
La mancata osservanza del termine comporta l’esclusione. I moduli per la compilazione della domanda, scaricabili dal sito www.comune.sesto-al-reghena.pn.it sono disponibili per il ritiro previo appuntamento presso il predetto Ufficio.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente il contributo;
2. In caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità, se tale ultimo documento risulta scaduto dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
3. In caso di stranieri cittadini non appartenenti all’Unione Europea, che non siano in possesso di permesso per soggiornanti di lungo periodo, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, devono presentare la documentazione attestante che TUTTI i componenti del nucleo famigliare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza;
4. Fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione ed eventuale documentazione riguardante l’aggiornamento del canone di locazione;
5. (nel caso di cambio abitazione) Fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza;
6. Fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l’anno 2023: le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l’importo e la causale;
7. Fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
8. In caso di separazione: copia dell’atto di separazione tra coniugi;
9. In caso di disabilità: Certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall’art. 3 – lettera d) del presente Bando;

Art. 7 MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione del contributo è subordinata all’assegnazione al COMUNE DI SESTO AL REGHENA dei relativi fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali - Servizi alla Persona, Stefano Padovan.
La Responsabile dell’Istruttoria è la Sig.ra Esmeralda Donda, Istruttore Amministrativo (tel.0434 693936/37).
itolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Dazzan

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento dei dati personali raccolti forniti dai richiedenti sarà conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (G.D.P.R.). Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il trattamento viene eseguito da parte del personale dipendente coinvolto nel procedimento sia del Comune di Sesto al Reghena che della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei;
 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto al Reghena;
 Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@ mailcertificata.it.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Assistenza del Comune di Sesto al Reghena – via Roma, 1 (tel.0434 693936/37) mail: servizi.sociali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it.

Sesto al Reghena, 9 aprile 2024
F.to Il Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona Stefano Padovan 

Allegati

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Allegato MODULO DOMANDA IN PDF.pdf 691.89 KB
Allegato MODULO DOMANDA CONTRIBUTO CANONI 2023 BANDO 2024.docx 40.21 KB
Allegato MODULO DOMANDA CONTRIBUTO CANONI 2023 BANDO 2024_editabile.docx 48.42 KB
Allegato GC38_2024_Bando locazioni 2024 - canoni 2023.PDF 899.88 KB


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